IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          Concorsi speciali
 
   1.  L'attuazione  dei  concorsi  speciali di cui all'art. 46 della
legge regionale n. 40/84 e successive modifiche viene programmata con
deliberazione della giunta regionale.
   2.  Sono  fatti  salvi  i provvedimenti gia' adottati dalla giunta
regionale relativi  alla  definizione  dei  profili  professionali  e
rispettivi   requisiti  di  accesso  ai  sensi  dell'art.  46,  legge
regionale n. 40/84 e successive modifiche.
   3.  Ai  fini  dell'ammissione ai concorsi speciali, sono esclusi i
dipendenti che abbiano  conseguito  l'inquadramento  nella  qualifica
prevista   quale   requisito  d'ammissione  mediante  altri  concorsi
speciali di cui all'art. 46, legge regionale n.  40/84  e  successive
modificazioni ed integrazioni.